Re: 11.02.2020: Air Italy chiude, avviata liquidazione
Inviato: dom 06 set 2020, 10:14:46
Ho trovato questo articolo sulle cause dei dipendenti IG. E' scritto da uno degli avvocati che tutelano i lavoratori, ma mi sembra comunque un buon riassunto di come si è evoluta la situazione negli anni. E sembrava effettivamente borderline.
LICENZIAMENTI COLLETTIVI MERIDIANA – UNICITÀ DI STRUTTURA AZIENDALE CON AIRITALY – ILLEGITTIMITÀ’ LICENZIAMENTI EFFETTUATI SENZA CONSIDERARE IL COMPLESSO AZIENDALE
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI DICHIARA ILLEGITTIMI I LICENZIAMENTI COLLETTIVI EFFETTUATI SENZA TENERE CONTO DELL’UNICITÀ AZIENDALE CON AIRITALY
1. La vicenda
La vicenda di cui ci occupiamo riguarda un caso del tutto anomalo di utilizzo dei poteri aziendali apparentemente effettuato nella piena legalità, ma che in realtà aveva lo scopo precipuo di perseguire un fine illecito, consistente nel liberarsi di lavoratori anziani, costosi e troppo sindacalizzati.
Queste vicende, troppo spesso rimangono senza sanzione alcuna, perché poste in essere con l’aiuto di abili consulenti, ma non sempre la ciambella riesce con il buco. Questo è uno di quei casi.
Meridiana fly (prima Alisarda, ora Airitaly) era una compagnia aerea sarda fondata negli anni ’60 dall’Aga Khan, che ha garantito per decenni i collegamenti con l’isola, estendendo anche in ambito internazionale i suoi voli e costruendosi un immagine ed un mercato di un certo rilievo.
La compagnia si è sempre caratterizzata, sin dall’inizio della sua attività, per l’utilizzo continuo di personale a termine, soprattutto assistenti di volo. Tra la fine degli anni ’90 ed i primi del 2000, molti dipendenti si sono via via rivolti all’avv. Alessandro Meloni (clicca qui), di Oristano, che con una lunga serie di cause, tutte vincenti e confermate da sentenze della Cassazione, aveva contestato una impressionante ed illegittima successione di contratti a termine stipulati dalla compagnia aerea e l’aveva obbligata a riassumere i lavoratori in via definitiva, riconoscendo loro l’anzianità di servizio sin dal primo contratto.
Nei primi anni del 2000 la crisi delle compagnie aeree tradizionali è esplosa con l’avvento di quelle low cost, con l’effetto che Meridiana si è trovata in grosse difficoltà economiche e gestionali, anche in considerazione che le assunzioni degli assistenti di volo chiamati a termine in precedenza, con l’anzianità loro riconosciuta, creava problemi di costi maggiori rispetto alle altre compagnie. Ma non era tutto, essendo l’USB (già SdL fino al 2010) l’organizzazione che più delle altre aveva appoggiato la lotta degli assistenti di volo precari, circa il 60% di questi dipendenti erano iscritti a questo sindacato che si caratterizza per una combattività accentuata. Insomma l’USB era, per dirla con le parole utilizzate negli atti giudiziari da Meridiana stessa, “meno collaborativa” di altre sigle sindacali, tanto che aveva rifiutato di sottoscrivere più di un contratto peggiorativo concordato con i sindacati tradizionali (peraltro poco presenti in azienda).
Questa stato di cose aveva comportato una situazione di criticità che aveva portato ad una richiesta di cassa integrazione speciale (CIGS) per una buona parte degli assistenti di volo, attraverso accordi sindacali del 2011 che avevano comunque quale presupposto l’adozione di misure finalizzate al riassorbimento del personale.
Viceversa, sin dall’inizio, Meridiana ha posto in essere una precisa strategia, finalizzata a liberarsi dei dipendenti posti in CIGS.
La Compagnia infatti ha acquisito un altro operatore di volo – la AirItaly – costituito da una società che si occupava unicamente di voli charter, dunque di piccole dimensioni e priva di sbocchi sul mercato per mancanza di diritti di volo, le cd. slot, che costituiscono le rotte sulle quali le singole compagnie possono operare. Meridiana, così, ha ceduto l’operatività di queste rotte ad AitItaly, alla quale ha pure concesso in affitto i propri aerei attraverso specifici contratti – noti nel settore come wet lease – consentendo ad AirItaly di spiccare il volo da piccola compagnia di volo ad una di dimensioni internazionali. Meridiana ha però provveduto a tenere per sé la struttura che si occupava del mantenimento delle aeromobili e il servizio di vendita dei biglietti aerei: insomma la struttura operativa di terra e quella commerciale, ovvero quelle due strutture senza le quali non era possibile effettuare l’attività di volo.
AirItaly ha nel frattempo provveduto, contestualmente ed in misura progressiva, ad assumere massicciamente nuovo personale, giovane e meno costoso degli assistenti di volo di Meridiana, ovvero a utilizzare il personale di Meridiana che accettava volontariamente di trasmigrare ad AirItaly a condizioni economiche e di lavoro ben peggiori di quelle precedentemente in vigore presso Meridiana. L’operazione è poi proseguita facendo volare gli aerei (di Meridiana) affittati (ad AirItaly) con la livrea di Meridiana. Ne conseguiva che i clienti avevano l’impressione di continuare a volare con Meridiana (acquistavano biglietti Meridiana e volavano su aerei Meridiana), mentre invece utilizzavano una nuova struttura che impiegava personale più giovane, meno costoso e non sindacalizzato, mentre gli assistenti di volo dipendenti da Meridiana erano in cassa integrazione a spese dello Stato (e di un apposito fondo integrativo creato per il personale aereo ed alimentato da una maggiorazione su tutti i biglietti aerei venduti).
Va inoltre considerato che la situazione aziendale che si è venuta a creare era caratterizzata da un complesso aziendale che vedeva la “testa” della compagnia (i dirigenti delle due società erano le stesse persone le quali, ad esempio, stipulavano con se stesse i contratti di affitto degli aerei) e la struttura gestionale (mantenimento degli aeromobili e struttura commerciale) che faceva riferimento alla vecchia Meridiana e una nuova società, AirItaly, che si limitava, sotto la direzione degli stessi dirigenti di Meridiana, ad effettuare l’attività di volo, utilizzando mezzi e strutture di Meridiana, ma personale nuovo, giovane, non sindacalizzato e meno costoso.
2. La causa
Completata questa operazione, era così venuto il momento di liberarsi definitivamente dei più anziani, costosi e sindacalizzati assistenti di volo ex Meridiana che, infatti, a fine giugno del 2016 sono stati oggetto di una procedura di licenziamento collettivo che i lavoratori hanno provveduto ad impugnare, con l’assistenza, in Sardegna, dell’avv. Meloni e in Lombardia dallo studio dell’avv. Andrea Bordone di Varese.
La pluriennale esperienza di lavoro con nelle cause contro Meridiana ha consentito all’avv. Meloni di ricostruire meticolosamente approfonditamente l’operazione che si è sopra sinteticamente descritta, documentando con gli stessi atti di provenienza aziendale (bilanci, relazioni, contratti di volo e di affitto degli aerei, corrispondenza e comunicazioni alla Consob, ordini di servizio, comunicazioni organizzative, etc) l’operazione che, apparentemente legittima, nascondeva però una palese discriminazione in quanto finalizzata a liberarsi unicamente dei lavoratori della vecchia Meridiana , ormai da anni in cassa integrazione, per utilizzare, tramite AirItaly, assistenti di volo giovani, meno costosi e meno sindacalizzati.
Questo aspetto è stato oggetto delle cause di impugnazione dei licenziamenti di Meridiana e, oltre a questo, è stata illustrata al giudice la vicenda che si è sopra raccontata, fornendo la relativa documentazione che ne comprovava la veridicità. Nella materia dei licenziamenti collettivi, infatti, la legge 223 del 1991 impone che la scelta dei lavoratori da licenziare sia fatta comparando le posizioni di tutti i dipendenti dell’azienda.
Per quanto si è detto, la “azienda” Meridiana, nel nostro caso, era in realtà costituita dal complesso Meridiana più AirItaly, posto che nessuna delle due società, singolarmente considerate, non avrebbe potuto operare in quanto Meridiana disponeva solo della struttura di terra e di quella commerciale e, a sua volta, AirItaly, operava unicamente utilizzando gli aeromobili e le rotte che gli aveva ceduto Meridiana. Solo operando congiuntamente il gruppo poteva essere considerato un operatore di volo e costituiva quindi un complesso aziendale unico, peraltro, circostanza determinante, diretto e coordinato dalle stesse persone che ricoprivano i medesimi ruoli in entrambe le società.
Ne conseguiva che i licenziamenti operati risultavano violativi di legge in quanto non era stata fatta la comparazione tra tutti i dipendenti del complesso aziendale Meridiana-AiItaly, ma unicamente di Meridiana (e va considerato, tra l’altro, che ove tale comparazione fosse stata effettuata, i dipendenti Meridiana non sarebbero stati licenziati in considerazione della loro anzianità).
La conclusione è che, avendo operato i licenziamenti senza effettuare la scelta tra tutti i dipendenti, i recessi si presentavano come illegittimi, poiché i licenziamenti collettivi, non potendo essere valutati nel merito dal giudice, ben possono – e devono – essere giudicati sotto il profilo del rispetto formale delle procedure.
I ricorsi contro i licenziamenti sono stati presentati a Cagliari, a Tempio Pausania e a Busto Arsizio. Il primo Tribunale a pronunciarsi è stato quello di Tempio Pausania nel 2017, che ha rigettato il ricorso (clicca qui per la sentenza) se ne produce una per tutte, di quest’anno: sono tutte uguali) e, nel 2018, quello di Busto Arsizio (clicca qui per la sentenza), che invece ha accolto il ricorso proprio sul presupposto dell’unicità aziendale di di Meridiana-AirItaly.
3. La decisione di Cagliari
Restava il Tribunale di Cagliari, le cui cause sono rimaste sospese anche per la morte di Alessandro Meloni, al quale sono succeduti nella difesa chi scrive e l’avv. Vincenzo De Michele, che hanno predisposto le memorie riassuntive della monumentale documentazione reperita e depositata nel corso delle cause e discusso le cause in un’unica udienza collegiale del 19 ottobre 2018, presenti tutti i giudici della sezione lavoro. Nel gennaio e febbraio 2019 sono state depositate le ordinanze (clicca qui per la sentenza, se ne produce una per tutte).
Le pronunce di Cagliari sono particolarmente approfondite e fondate sui dati forniti dalla stessa azienda, la quale stessa, nella relazione al bilancio del 2013 del gruppo Meridiana/Air Italy depositata presso la Consob afferma che “il permanere di entità giuridicamente distinte non è sufficiente alla identificazione di separate CGU in considerazione dell’indirizzo strategico unitario e coerente del business e della visione strategica degli Amministratori, confermata anche dalla formulazione del Piano Industriale del gruppo Meridiana fly che è caratterizzato dall’assenza di una separata formulazione della strategia competitiva delle due compagnie aeree/entità”.
Orbene, la CGU a cui fa cenno Meridiana, è la “Cash Generating Unit”, ovvero l’unità minima di aggregazione di beni ai fini della determinazione di flussi di cassa largamente indipendenti rispetto a quelli generati da altri beni o gruppi di beni. In particolare, la CGU è il più piccolo gruppo identificabile di attività che genera flussi finanziari derivanti dall’uso continuativo delle attività che sono ampiamente indipendenti dai flussi finanziari generati da altre attività o gruppi di attività. In altri termina, per essere più chiari, il gruppo Meridiana (costituito da Meridiana e da AirItaly) secondo lo stesso gruppo, costituisce il soggetto unitario che gestisce congiuntamente le attività di volo e le cui entrate sono da considerarsi unitariamente ai fini del bilancio.
Pertanto, si legge testualmente in questa comunicazione, “…non sussistendo unità produttive nell’ambito dell’attività di trasporto aereo esercitata dal Gruppo tali da rappresentare dei sistemi compiuti dotati di autonomia decisionale rispetto al soggetto economico e pertanto tali da poter esser identificate in CGU ai sensi dello IAS 366 , l’esercizio di impairment (valutazione patrimoniale, n.d.a.) relativo al settore operativo “Trasporto aereo” è stato svolto con riferimento alla CGU “Trasporto aereo” nel suo complesso che corrisponde al perimetro del gruppo Meridiana fly. Conseguentemente il valore recuperabile viene determinato con riferimento a tale CGU.”
Come si vede, quindi, la valutazione dell’unicità aziendale delle due società è fondata su solidi elementi, ovvero sui documenti stessi della società (oltre che dalle risultanze di una relazione fata dalla Guardia di Finanza che Alessandro Meloni era riuscito a procurarsi).
Ora il prossimo appuntamento è fissato per il maggio 2019, data in cui si discuterà in Corte di appello di Milano la prima causa di appello promossa da Meridiana contro le sentenze di Busto Arsizio.
Siamo convinti che il lavoro fatto da Alessandro Meloni, dall’avv. Andrea Bordone, e, in parte, da chi scrive e dall’avv. Vincenzo De Michele troverà la sua conferma anche da parte dei giudici di appello.
Roma, 6 marzo 2019
Sergio Galleano
https://studiogalleano.it/licenziamenti ... aziendale/
LICENZIAMENTI COLLETTIVI MERIDIANA – UNICITÀ DI STRUTTURA AZIENDALE CON AIRITALY – ILLEGITTIMITÀ’ LICENZIAMENTI EFFETTUATI SENZA CONSIDERARE IL COMPLESSO AZIENDALE
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI DICHIARA ILLEGITTIMI I LICENZIAMENTI COLLETTIVI EFFETTUATI SENZA TENERE CONTO DELL’UNICITÀ AZIENDALE CON AIRITALY
1. La vicenda
La vicenda di cui ci occupiamo riguarda un caso del tutto anomalo di utilizzo dei poteri aziendali apparentemente effettuato nella piena legalità, ma che in realtà aveva lo scopo precipuo di perseguire un fine illecito, consistente nel liberarsi di lavoratori anziani, costosi e troppo sindacalizzati.
Queste vicende, troppo spesso rimangono senza sanzione alcuna, perché poste in essere con l’aiuto di abili consulenti, ma non sempre la ciambella riesce con il buco. Questo è uno di quei casi.
Meridiana fly (prima Alisarda, ora Airitaly) era una compagnia aerea sarda fondata negli anni ’60 dall’Aga Khan, che ha garantito per decenni i collegamenti con l’isola, estendendo anche in ambito internazionale i suoi voli e costruendosi un immagine ed un mercato di un certo rilievo.
La compagnia si è sempre caratterizzata, sin dall’inizio della sua attività, per l’utilizzo continuo di personale a termine, soprattutto assistenti di volo. Tra la fine degli anni ’90 ed i primi del 2000, molti dipendenti si sono via via rivolti all’avv. Alessandro Meloni (clicca qui), di Oristano, che con una lunga serie di cause, tutte vincenti e confermate da sentenze della Cassazione, aveva contestato una impressionante ed illegittima successione di contratti a termine stipulati dalla compagnia aerea e l’aveva obbligata a riassumere i lavoratori in via definitiva, riconoscendo loro l’anzianità di servizio sin dal primo contratto.
Nei primi anni del 2000 la crisi delle compagnie aeree tradizionali è esplosa con l’avvento di quelle low cost, con l’effetto che Meridiana si è trovata in grosse difficoltà economiche e gestionali, anche in considerazione che le assunzioni degli assistenti di volo chiamati a termine in precedenza, con l’anzianità loro riconosciuta, creava problemi di costi maggiori rispetto alle altre compagnie. Ma non era tutto, essendo l’USB (già SdL fino al 2010) l’organizzazione che più delle altre aveva appoggiato la lotta degli assistenti di volo precari, circa il 60% di questi dipendenti erano iscritti a questo sindacato che si caratterizza per una combattività accentuata. Insomma l’USB era, per dirla con le parole utilizzate negli atti giudiziari da Meridiana stessa, “meno collaborativa” di altre sigle sindacali, tanto che aveva rifiutato di sottoscrivere più di un contratto peggiorativo concordato con i sindacati tradizionali (peraltro poco presenti in azienda).
Questa stato di cose aveva comportato una situazione di criticità che aveva portato ad una richiesta di cassa integrazione speciale (CIGS) per una buona parte degli assistenti di volo, attraverso accordi sindacali del 2011 che avevano comunque quale presupposto l’adozione di misure finalizzate al riassorbimento del personale.
Viceversa, sin dall’inizio, Meridiana ha posto in essere una precisa strategia, finalizzata a liberarsi dei dipendenti posti in CIGS.
La Compagnia infatti ha acquisito un altro operatore di volo – la AirItaly – costituito da una società che si occupava unicamente di voli charter, dunque di piccole dimensioni e priva di sbocchi sul mercato per mancanza di diritti di volo, le cd. slot, che costituiscono le rotte sulle quali le singole compagnie possono operare. Meridiana, così, ha ceduto l’operatività di queste rotte ad AitItaly, alla quale ha pure concesso in affitto i propri aerei attraverso specifici contratti – noti nel settore come wet lease – consentendo ad AirItaly di spiccare il volo da piccola compagnia di volo ad una di dimensioni internazionali. Meridiana ha però provveduto a tenere per sé la struttura che si occupava del mantenimento delle aeromobili e il servizio di vendita dei biglietti aerei: insomma la struttura operativa di terra e quella commerciale, ovvero quelle due strutture senza le quali non era possibile effettuare l’attività di volo.
AirItaly ha nel frattempo provveduto, contestualmente ed in misura progressiva, ad assumere massicciamente nuovo personale, giovane e meno costoso degli assistenti di volo di Meridiana, ovvero a utilizzare il personale di Meridiana che accettava volontariamente di trasmigrare ad AirItaly a condizioni economiche e di lavoro ben peggiori di quelle precedentemente in vigore presso Meridiana. L’operazione è poi proseguita facendo volare gli aerei (di Meridiana) affittati (ad AirItaly) con la livrea di Meridiana. Ne conseguiva che i clienti avevano l’impressione di continuare a volare con Meridiana (acquistavano biglietti Meridiana e volavano su aerei Meridiana), mentre invece utilizzavano una nuova struttura che impiegava personale più giovane, meno costoso e non sindacalizzato, mentre gli assistenti di volo dipendenti da Meridiana erano in cassa integrazione a spese dello Stato (e di un apposito fondo integrativo creato per il personale aereo ed alimentato da una maggiorazione su tutti i biglietti aerei venduti).
Va inoltre considerato che la situazione aziendale che si è venuta a creare era caratterizzata da un complesso aziendale che vedeva la “testa” della compagnia (i dirigenti delle due società erano le stesse persone le quali, ad esempio, stipulavano con se stesse i contratti di affitto degli aerei) e la struttura gestionale (mantenimento degli aeromobili e struttura commerciale) che faceva riferimento alla vecchia Meridiana e una nuova società, AirItaly, che si limitava, sotto la direzione degli stessi dirigenti di Meridiana, ad effettuare l’attività di volo, utilizzando mezzi e strutture di Meridiana, ma personale nuovo, giovane, non sindacalizzato e meno costoso.
2. La causa
Completata questa operazione, era così venuto il momento di liberarsi definitivamente dei più anziani, costosi e sindacalizzati assistenti di volo ex Meridiana che, infatti, a fine giugno del 2016 sono stati oggetto di una procedura di licenziamento collettivo che i lavoratori hanno provveduto ad impugnare, con l’assistenza, in Sardegna, dell’avv. Meloni e in Lombardia dallo studio dell’avv. Andrea Bordone di Varese.
La pluriennale esperienza di lavoro con nelle cause contro Meridiana ha consentito all’avv. Meloni di ricostruire meticolosamente approfonditamente l’operazione che si è sopra sinteticamente descritta, documentando con gli stessi atti di provenienza aziendale (bilanci, relazioni, contratti di volo e di affitto degli aerei, corrispondenza e comunicazioni alla Consob, ordini di servizio, comunicazioni organizzative, etc) l’operazione che, apparentemente legittima, nascondeva però una palese discriminazione in quanto finalizzata a liberarsi unicamente dei lavoratori della vecchia Meridiana , ormai da anni in cassa integrazione, per utilizzare, tramite AirItaly, assistenti di volo giovani, meno costosi e meno sindacalizzati.
Questo aspetto è stato oggetto delle cause di impugnazione dei licenziamenti di Meridiana e, oltre a questo, è stata illustrata al giudice la vicenda che si è sopra raccontata, fornendo la relativa documentazione che ne comprovava la veridicità. Nella materia dei licenziamenti collettivi, infatti, la legge 223 del 1991 impone che la scelta dei lavoratori da licenziare sia fatta comparando le posizioni di tutti i dipendenti dell’azienda.
Per quanto si è detto, la “azienda” Meridiana, nel nostro caso, era in realtà costituita dal complesso Meridiana più AirItaly, posto che nessuna delle due società, singolarmente considerate, non avrebbe potuto operare in quanto Meridiana disponeva solo della struttura di terra e di quella commerciale e, a sua volta, AirItaly, operava unicamente utilizzando gli aeromobili e le rotte che gli aveva ceduto Meridiana. Solo operando congiuntamente il gruppo poteva essere considerato un operatore di volo e costituiva quindi un complesso aziendale unico, peraltro, circostanza determinante, diretto e coordinato dalle stesse persone che ricoprivano i medesimi ruoli in entrambe le società.
Ne conseguiva che i licenziamenti operati risultavano violativi di legge in quanto non era stata fatta la comparazione tra tutti i dipendenti del complesso aziendale Meridiana-AiItaly, ma unicamente di Meridiana (e va considerato, tra l’altro, che ove tale comparazione fosse stata effettuata, i dipendenti Meridiana non sarebbero stati licenziati in considerazione della loro anzianità).
La conclusione è che, avendo operato i licenziamenti senza effettuare la scelta tra tutti i dipendenti, i recessi si presentavano come illegittimi, poiché i licenziamenti collettivi, non potendo essere valutati nel merito dal giudice, ben possono – e devono – essere giudicati sotto il profilo del rispetto formale delle procedure.
I ricorsi contro i licenziamenti sono stati presentati a Cagliari, a Tempio Pausania e a Busto Arsizio. Il primo Tribunale a pronunciarsi è stato quello di Tempio Pausania nel 2017, che ha rigettato il ricorso (clicca qui per la sentenza) se ne produce una per tutte, di quest’anno: sono tutte uguali) e, nel 2018, quello di Busto Arsizio (clicca qui per la sentenza), che invece ha accolto il ricorso proprio sul presupposto dell’unicità aziendale di di Meridiana-AirItaly.
3. La decisione di Cagliari
Restava il Tribunale di Cagliari, le cui cause sono rimaste sospese anche per la morte di Alessandro Meloni, al quale sono succeduti nella difesa chi scrive e l’avv. Vincenzo De Michele, che hanno predisposto le memorie riassuntive della monumentale documentazione reperita e depositata nel corso delle cause e discusso le cause in un’unica udienza collegiale del 19 ottobre 2018, presenti tutti i giudici della sezione lavoro. Nel gennaio e febbraio 2019 sono state depositate le ordinanze (clicca qui per la sentenza, se ne produce una per tutte).
Le pronunce di Cagliari sono particolarmente approfondite e fondate sui dati forniti dalla stessa azienda, la quale stessa, nella relazione al bilancio del 2013 del gruppo Meridiana/Air Italy depositata presso la Consob afferma che “il permanere di entità giuridicamente distinte non è sufficiente alla identificazione di separate CGU in considerazione dell’indirizzo strategico unitario e coerente del business e della visione strategica degli Amministratori, confermata anche dalla formulazione del Piano Industriale del gruppo Meridiana fly che è caratterizzato dall’assenza di una separata formulazione della strategia competitiva delle due compagnie aeree/entità”.
Orbene, la CGU a cui fa cenno Meridiana, è la “Cash Generating Unit”, ovvero l’unità minima di aggregazione di beni ai fini della determinazione di flussi di cassa largamente indipendenti rispetto a quelli generati da altri beni o gruppi di beni. In particolare, la CGU è il più piccolo gruppo identificabile di attività che genera flussi finanziari derivanti dall’uso continuativo delle attività che sono ampiamente indipendenti dai flussi finanziari generati da altre attività o gruppi di attività. In altri termina, per essere più chiari, il gruppo Meridiana (costituito da Meridiana e da AirItaly) secondo lo stesso gruppo, costituisce il soggetto unitario che gestisce congiuntamente le attività di volo e le cui entrate sono da considerarsi unitariamente ai fini del bilancio.
Pertanto, si legge testualmente in questa comunicazione, “…non sussistendo unità produttive nell’ambito dell’attività di trasporto aereo esercitata dal Gruppo tali da rappresentare dei sistemi compiuti dotati di autonomia decisionale rispetto al soggetto economico e pertanto tali da poter esser identificate in CGU ai sensi dello IAS 366 , l’esercizio di impairment (valutazione patrimoniale, n.d.a.) relativo al settore operativo “Trasporto aereo” è stato svolto con riferimento alla CGU “Trasporto aereo” nel suo complesso che corrisponde al perimetro del gruppo Meridiana fly. Conseguentemente il valore recuperabile viene determinato con riferimento a tale CGU.”
Come si vede, quindi, la valutazione dell’unicità aziendale delle due società è fondata su solidi elementi, ovvero sui documenti stessi della società (oltre che dalle risultanze di una relazione fata dalla Guardia di Finanza che Alessandro Meloni era riuscito a procurarsi).
Ora il prossimo appuntamento è fissato per il maggio 2019, data in cui si discuterà in Corte di appello di Milano la prima causa di appello promossa da Meridiana contro le sentenze di Busto Arsizio.
Siamo convinti che il lavoro fatto da Alessandro Meloni, dall’avv. Andrea Bordone, e, in parte, da chi scrive e dall’avv. Vincenzo De Michele troverà la sua conferma anche da parte dei giudici di appello.
Roma, 6 marzo 2019
Sergio Galleano
https://studiogalleano.it/licenziamenti ... aziendale/