Art. 93.KL63 ha scritto:belumosi ha scritto:KL, tu parli dell'IRESA come se fosse l'arma assoluta. In realtà la RL ha un margine di manovra molto limitato sia nel determinare il valore dell'imposta, sia nel poterla differenziare tra i vari aeroporti (max 10%).KL63 ha scritto:IRESA
http://www.tributi.regione.lombardia.it ... RBTWrapper
http://www.superabile.it/repository/con ... %20n10.pdf
http://www.parlamento.it/parlam/leggi/00342l.htm
Si ma essendo una legge Regionale si può tranquillamente rimodulare con una nuova legge ad hoc, volendolo. Ho già in passato postato i dati della popolazione disturbata dall'inquinamento acustico dei nostri aeroporti e a Linate è più del doppio che a Malpensa, per cui ci sarebbe anche un innopugnabile criterio proporzionale da applicare.
E comunque è l'unica arma in mano alla Regione, al momento, prima che venga nuovamente riformato il titolo terzo della Costituzione. Poi magari ci sono altre soluzioni, però sinceramente io non le vedo.
(Poteri delle regioni e delle province autonome)
1. Le misure dell'imposta di cui all'articolo 92 possono essere variate con apposita legge dalle regioni e dalle province autonome, entro il 31 luglio di ogni anno, con effetto dal 1º gennaio successivo in misura non superiore all'indice ISTAT dei prezzi al consumo per la collettività nazionale.
2. Le regioni e le province autonome possono, con legge, differenziare su base territoriale le misure dell'imposta fino ad un massimo del 10 per cento in relazione alla densità abitativa dell'intorno aeroportuale.
http://www.parlamento.it/parlam/leggi/00342l.htm