Decreto Delrio in Gazzetta Ufficiale

*DECRETO 18 novembre 2016 *
Ripartizione del traffico aereo sul sistema aeroportuale di Milano. (16A08262) (GU Serie Generale n.279 del 29-11-2016)

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

Visto il decreto ministeriale n. 15 del 3 marzo 2000, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 60 del 13 marzo 2000, concernente la
ripartizione del traffico aereo sul sistema aeroportuale milanese;
Visto il decreto ministeriale 5 gennaio 2001, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 14 del 18 gennaio 2001, recante modificazioni
al decreto ministeriale n. 15 del 3 marzo 2000, concernente la
ripartizione del traffico aereo sul sistema aeroportuale milanese;
Considerato che, in attuazione dei criteri introdotti dal decreto
ministeriale 5 gennaio 2001, la capacita’ dell’aeroporto di Linate e’
stata individuata nel limite di 18 movimenti orari come risultante
dalla direttiva impartita dall’Enac ad Assoclearence con nota prot.
n. 01-420/D.G. del 12 febbraio 2001;
Considerata la necessita’ di assicurare una sempre migliore
fruizione dell’aeroporto di Milano Linate, mantenendone invariata la
capacita’ aeroportuale, anche nell’ottica del pieno dispiegamento
delle potenzialita’ di sviluppo dell’Hub di Milano Malpensa;
Visto il decreto ministeriale n. 395 del 1° ottobre 2014, recante
modificazioni al decreto ministeriale n. 15 del 3 marzo 2000;
Vista la decisione della Commissione europea del 17 dicembre 2015,
adottata a norma dell’art. 19 del regolamento (CE) n. 1008/2008, con
la quale la Commissione europea ha negato l’approvazione delle misure
contenute nel decreto ministeriale n. 395 del 1° ottobre 2014 in
quanto in contrasto con lo stesso art. 19, paragrafo 2, del
regolamento (CE) n. 1008/2008, nella parte in cui prevede la
preventiva consultazione delle parti interessate;
Visti gli esiti della consultazione delle parti interessate
effettuata in ottemperanza alla predetta decisione della Commissione
e valutate le relative osservazioni;
Considerato che le misure contenute nel decreto n. 395/2014 hanno
prodotto effetti positivi in ordine alla apertura del mercato senza
determinare alterazioni della concorrenza o discriminazioni tra i
vettori interessati;
Ritenuto pertanto, che tali misure siano adeguate alle finalita’ di
assicurare una sempre migliore fruizione dell’aeroporto di Milano
Linate, nell’ottica del pieno dispiegamento delle potenzialita’ di
sviluppo dell’Hub di Milano Malpensa;
Ritenuto altresi’, necessario procedere all’emanazione di un nuovo
provvedimento in conformita’ alla decisione della Commissione europea
del 17 gennaio 2015 e, in particolare, al paragrafo 28;
Vista la decisione di esecuzione della Commissione del 16 novembre
2016, con la quale sono state approvate le previsioni del presente
decreto;

Decreta:

Art. 1

L’art. 4 del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione
del 3 marzo 2000 n. 15 e successive modifiche e integrazioni e’
sostituito dal seguente:
«Art. 4. – I vettori comunitari possono operare collegamenti di
linea “point to point”, mediante aeromobili del tipo “narrow body”
(unico corridoio), tra lo scalo di Milano Linate e altri aeroporti
dell`Unione europea, nei limiti della definita capacita’ operativa
dello scalo di Milano Linate.».

Art. 2

L’art. 2 del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione
del 5 gennaio 2001 e successive modifiche e integrazioni e’
sostituito dal seguente:
«Art. 2. – Al fine di ottimizzare la fruizione dell’aeroporto di
Milano Linate e nel contempo perseguire il pieno dispiegamento delle
potenzialita’ di sviluppo dell’Hub aeroportuale di Milano Malpensa,
l’Ente nazionale per l’aviazione civile e’ incaricato di svolgere la
verifica ed il monitoraggio costante dei dati di traffico
aeroportuale di Milano Linate e Milano Malpensa, dandone successiva
comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per
le valutazioni di competenza e l’adozione delle misure necessarie al
raggiungimento delle predette finalita’.».

Art. 3

II coordinatore degli orari sull’aeroporto di Milano Linate
provvedera’ per la corretta assegnazione delle bande orarie
sull’aeroporto interessato, adempiendo agli obblighi derivanti dalle
proprie funzioni, in adesione alle disposizioni previste nel presente
decreto.

Art. 4

Il presente decreto, che abroga e sostituisce il decreto 1° ottobre
2014, n. 395, entra in vigore dalla data di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 18 novembre 2016

Gazzetta Ufficiale